Nei giorni scorsi ci siamo occupati dell’impianto eolico di Serra La Capra, in Sila Greca, grazie all’ordinanza del Tar e alla nota del legale dei ricorrenti, avv. Caruso. Poiché l’argomento è delicato e si è prestato a diverse interpretazioni, abbiamo deciso di trattarlo nuovamente.
Da una parte il comune e la Società Ewt Italia Development S.r.l., dall’altra un gruppo di cittadini che hanno deciso di adire le vie legali per una serie di motivi ambientali.
Nell’ordinanza del Tar si legge, tra le altre cose, che le opere in oggetto non ricadono in aree a rischio idrogeologico e/o a rischio frana nel Piano di Assetto Idrogeologico (R1, R2, R3, R4) e sono compatibili con le disposizioni del d.lgs. 42/2004 mentre, in sede di autorizzazione, vengono dettate prescrizioni per evitare pregiudizi in fase esecutiva; che il certificato di destinazione urbanistica del 9.6.2021, versato in atti, conferma che le aree in questione non sono gravate da vincoli di cui al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Calabria; che le censure spiegate avverso il predetto provvedimento regionale direttamente ricollegabili al pericolo sopra indicato non appaiono fondate; che appaiono non ravvisabili vizi istruttori; che non essendoci rischio rispetto al P.A.I. ed essendo stata valutata ed autorizzata la movimentazione della terra, non è dato riscontrare, almeno all'attualità, il paventato rischio di dilavamento; che i terreni siano attualmente non coltivati da tempo e, per altro verso ancora, non sono state evidenziate ragioni specifiche che facciano ritenere che i terreni dei ricorrenti siano, almeno in termini di attualità, posti a rischio di irrimediabile compromissione, di talchè deve ritenersi prevalente l’interesse all’installazione dell’aerogeneratore, collegato anche all’interesse pubblico all’approvvigionamento energetico; che il riferimento alla probabile compromissione di interessi pubblici sensibili non risulta rilevante nell’economia della fattispecie, non essendo pertinente la loro cura o la loro tutela al ricorrente ma alle specifiche amministrazioni pubbliche cui la cura è stata attribuita per legge, mentre i ricorrenti non hanno evidenziato e comprovato la sussistenza di specifici pregiudizi ad essi riferibili in ipotesi derivanti dalla lesione dei suddetti interessi pubblici; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria rigetta l’istanza cautelare.” La risposta del legale dei ricorrenti non si è fatta attendere.
Nella sua nota pervenutaci via mail si legge tra l’altro; “non vi è stata alcuna sentenza, cioè una decisione nel merito, ma una mera ordinanza cautelare. Siamo solo alle prime battute del contenzioso, non al suo esito finale.
L’udienza per la discussione nel merito del ricorso non è stata ancora fissata dal TAR.
E’ solo quando essa si svolgerà che si potrà avere una sentenza.
L’istanza cautelare dei miei assistiti è stata respinta solo per asserita carenza del periculum in mora, cioè di pericolo di un danno grave ed irreparabile in attesa della decisione definitiva di 1° grado, ovvero il pericolo del riversamento dei terreni sciolti sulle loro proprietà. E’ rimasta, d’altra parte, salva la facoltà di riproporre l’istanza cautelare, allorquando quel riversamento ci sarà, avendo così precisato il TAR: non è dato riscontrare, almeno all’attualità, il paventato rischio di dilavamento. “l’impianto può essere realizzato”, ma solo provvisoriamente.
L’impianto può essere realizzato ma con il rischio che venga disposto lo smantellamento.
Della vicenda verrà interessata la Procura della Repubblica di Cosenza, giacchè, dai documenti prodotti è emerso che gli scavi del mese di maggio 2023 sono avvenuti senza il rispetto delle prescrizioni date dalla Soprintendenza.”
La vicenda, quindi, è tutt’altro che conclusa per un impianto i cui lavori sono fermi.