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Cyber bullismo e varie forme di aggressione in periodo di Coronavirus. Uno studio dell’Itcgt-Liceo “Falcone”

Foto © Acri In Rete
Redazione
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La diffusione del virus e le nuove modalità di insegnamento hanno determinato la necessità di un’indagine esplorativa sul tema della diffusione e delle nuove forme di bullismo e, soprattutto, di cyber bullismo. Lo studio si è svolto nell’ambito delle attività PCTO, Alternanza scuola-lavoro, presso l’Itcg Liceo “G. B. Falcone” di Acri, diretto dal Dirigente Franco Murano. Protagonisti i ragazzi della classe quarta del Liceo delle Scienze Umane, esperto esterno prof.ssa Paola Esposito, tutor referente prof.ssa Claudia Bianco. L’attenzione è stata dapprima focalizzata sull’analisi del termine cyber bullismo con il quale si indica una tipologia di bullismo offensivo e sistematico perpetrato tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e, più in generale, attraverso la rete Internet. Dall’analisi è emerso che gli atti di aggressione intenzionali, compiuti contro una vittima attraverso strumenti di comunicazione elettronica come cellulari, computer e tablet, su luoghi virtuali come chat, social network e messaggi, permettono di operare in totale anonimato attraverso una modalità di relazione indiretta che non prevede l’incontro faccia a faccia. Seppure ogni comunicazione in rete lasci sempre delle tracce, si è rilevato come per la vittima può infatti risultare molto difficile risalire all’identità del suo molestatore. Non esistono limiti spazio-temporali: se il bullismo è sempre circoscritto all’interno di una o più aree fisiche specifiche, il cyber bullismo può colpire la vittima in ogni luogo e momento, si verifica un processo di deresponsabilizzazione dell’individuo: la possibilità di essere su Internet “un’altra persona”, o comunque di mantenere una certa distanza fisica dalla vittima, crea delle dinamiche sociali per cui offendere, minacciare e perseguitare diventa più semplice. Si è constatato, inoltre, come sia possibile inquadrare il fenomeno del cyber bullismo in due tipologie: cyber bullismo diretto, quando il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea per indirizzare alla vittima le sue aggressioni in forma diretta e immediata; cyber bullismo indiretto: quando il bullo utilizza aree pubbliche della rete come chat room, bacheche social e forum per diffondere ad altri utenti immagini o video denigratori nei confronti della vittima, che in questo modo possono assumere anche un carattere di diffusione virale. Sulla base delle differenti modalità in cui avviene l’aggressione, sono state individuate diverse categorie di cyber bullismo, tra cui: flaming: messaggi online violenti e volgari e impersonation: vera e propria sostituzione di persona che consiste nel violare l’identità virtuale della vittima. E’ stato redatto un “Glossario Cybercrime” con l’elenco delle tipologie di offese e il calcolo statistico della loro diffusione: Baiting; Catfish; Cyberstalking; Denigration; Exclusion; Flaming; Fake; Grooming; Harassment; Hoax; Impersonation; Mailbombing; Outing And Trickery; Sniffing; Spoofing; Troll. L’indagine è stata ampliata per ricomprendere nello studio del fenomeno anche fattispecie nuove di vessazioni ed offese dirette a ragazzi ed insegnanti, effettuate durante le video lezioni ed i diversi collegamenti virtuali. Il lavoro si è concentrato, infatti, sull’analisi della metamorfosi subita dal fenomeno in periodo di coronavirus. Sono stati sottolineati gli aspetti salienti e le nuove tipologie. Effettuato lo studio ed il commento della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 si sono prese in rassegna le proposte di modifica e di integrazione. In particolare è stata rinvenuta ed analizzata una proposta di legge, approvata dalla Camera, dopo l’esame della Commissione Giustizia, volta a prevenire e contrastare il fenomeno, attraverso misure di natura penale, con la modifica degli artt. 612-bis e 731 c.p, all'esame del Senato. L’obiettivo è puntare sull’educazione, la prevenzione, il recupero de bullo e la tutela delle vittime. Rilevante, è apparsa, l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, di un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyber bullismo, accessibile tramite un numero di telefono pubblico e gratuito, attivo 24 ore su 24, e tramite un'applicazione informatica da installare sui cellulari, dotata di una funzione di geolocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea, con la finalità di fornire alle vittime, o ai loro congiunti assistenza psicologica e giuridica e di informare prontamente le autorità di polizia, al fine di individuare le caratteristiche del fenomeno ed i soggetti più a rischio. Un’ulteriore proposta di modifica della legge del 29 maggio 2017 è stata depositata al Senato della Repubblica e comunicata alla Presidenza il 3 marzo 2020. Dallo studio è emerso che: questo periodo, sconvolto dall’emergenza Covid-19, ha rivoluzionato il nostro stile di vita e la nostra quotidianità e ci ha resi più deboli e fragili, la rete Internet è apparsa come una straordinaria risorsa, pericolosa se non si fermano i soggetti che la utilizzano per il suo potenziale negativo. Le piattaforme digitali, che hanno garantito il diritto allo studio, con grande impegno da parte di tutti, docenti e studenti, sono diventate scenario di violenza per i cosiddetti haters. Alla didattica tradizionale in aula sono state affiancate lezioni, video e altri contenuti multimediali tramite piattaforme online e registri elettronici, come previsto dai provvedimenti emanati dal Governo. Il principio della libertà all’insegnamento ha un valore garantito dalla Costituzione pertanto ai tempi del coronavirus non si è potuto decidere se insegnare o meno con la DAD, ma si è avuto solo il diritto di scegliere le modalità di esercitarla. Così come da nota pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione firmata dal dott. Bruschi. La numerosa attività didattica, resa a distanza, ha riaperto il tema sulla tutela dei dati personali e della privacy che riguardano i minori che rappresentano, nella scuola italiana, quasi il 90% del totale degli allievi iscritti e frequentanti. Il tema della protezione dei dati personali del minore è diventato un problema considerevole proprio in era Coronavirus per la spregiudicatezza con la quale si utilizzano i social network. Nell’intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici, il Garante per la privacy ha approvato uno specifico atto di indirizzo che individua le implicazioni più importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali. Nella lettera del 23 marzo 2020 inviata al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Università e della ricerca e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il presidente dell’Autorità Garante, Antonello Soro, ha assicurato al mondo della scuola e dell’Università un supporto utile alla gestione della didattica on line, riservando maggiore attenzione alle questioni inerenti la sicurezza e la protezione dei dati personali affidati a tali piattaforme, segnalando il registro elettronico come lo strumento elettivo mediante cui realizzare una parte significativa dell'attività didattica, riducendo proporzionalmente il ricorso a piattaforme altre, che oltretutto non sempre si limitano all'erogazione di servizi funzionali all'attività formativa. Anche il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato, il 19 marzo 2020, una dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia, al fine di garantire informazioni trasparenti sul trattamento e la conservazione dei dati personali. L’ISTAT ha offerto un contributo utile in merito all’indagine conoscitiva sulla diffusione del bullismo e del cyber bullismo nonché una valutazione quantitativa di questo complesso fenomeno. Molti docenti hanno denunciato un uso scorretto delle piattaforme digitali, le video lezioni hanno provocato un forte aumento di casi di cyber bullismo, a causa delle numerose ore trascorse di fronte al computer o utilizzando gli smartphone. A lanciare l’allarme è la Fondazione Carolina, in particolare alla Fondazione sono arrivate numerose segnalazioni in cui le vittime sono gli studenti: si tratta di condivisioni di foto personali, insulti sui gruppi WhatsApp. Altre telefonate hanno segnalato offese che riguardano i docenti: condivisioni di foto modificate, insulti durante le video lezioni, intrusioni da parte di estranei nella didattica a distanza; inosservanza delle norme sancite nei regolamenti adottati dalle scuole. Varie le segnalazioni di gruppi Telegram in cui vengono diffuse immagini di minori.. Durante le lezioni sono ricorrenti: insulti ai ragazzi, commenti offensivi e denigratori nei confronti dei compagni di classe e lo scambio di foto che li ritraggono, talvolta anche modificate e diffuse su Whatsapp e su Facebook insieme ad insulti pesanti. Le foto, il più delle volte circolano in gruppi abbastanza ristretti, ma può capitare che esse siano condivise anche da sconosciuti. I ragazzi più tecnologici, durante le video lezioni zittiscono, disattivando il microfono ed il video, i compagni più deboli e meno esperti in materia. Il cyber bullismo, però, non coinvolge solo i coetanei, ma è diretto anche contro i docenti. Una tipologia di denigrazione diffusa è la condivisione di stickers. Negli ultimi mesi, WhatsApp, ha offerto agli utenti la possibilità di utilizzare, accanto a emoji, gif e pacchetti di stickers messi a disposizione dall'applicazione stessa, anche la possibilità di crearne di personalizzati, ricavandoli da fotografie reali, tramite diverse App gratuite, disponibili per IOS e Android, che ne consentono la modifica. Un’altra modalità di attacco riguarda la condivisione di link. All’inizio dell’emergenza Covid-19, sono state utilizzate piattaforme non controllate direttamente dalla scuola e dal MIUR; infatti le prime lezioni avvenivano tramite Skype e Zoom e risultava essere molto facile accedere, attraverso la condivisione dei link, che gli insegnanti inviavano agli alunni, e questi ultimi inoltravano a soggetti estranei al fine di arrecare disturbo e offendere. Questa nuova forma di bullismo online è conosciuta con il nome di Zoombombing, ossia le azioni di disturbo organizzate introducendosi nelle quotidiane videochiamate che molto spesso diventavano vere aggressioni verbali. Questo fenomeno è stato arginato e sconfitto grazie ai nuovi software attrezzati e piattaforme istituzionali con funzioni di controllo e di privacy molto elevati come Teams e Google Meet. Dal punto di vista giuridico le piattaforme di videoconferenza sono luoghi aperti al pubblico e gli insegnanti delle scuole di qualsiasi ordine e grado sono pubblici ufficiali, il ruolo che rivestono in questa situazione permette loro di compiere azioni contro i bulli, o contro coloro i quali mancano di rispetto. Il risultato è che offendere queste autorità integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, art. 341 bis c.p. Prima del regolamento europeo i maggiori social network avvertivano che era necessario possedere una età minima per iscriversi. Tale limite, invalicabile per moltissime società del settore, era fissato all’età di 13 anni. Ciò perché le principali piattaforme online essendo americane tendono ad applicare il limite stabilito dalla legge federale Usa, la cosiddetta Children’s Online Privacy ProtectionAct. Per il nostro ordinamento l’imputabilità penale, ossia la responsabilità personale per i reati commessi, scatta al quattordicesimo anno. Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:che abbia almeno compiuto 14 anni; che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, sia cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere. L’atto di cyber bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l’uno penale e l’altro civile. Le responsabilità per atti di bullismo e cyber bullismo compiute dal minorenne possono ricadere anche sui genitori e sugli insegnanti della scuola. Anche chi ha un’età inferiore ai 14 anni, e commette atti che integrano reato, può soggiacere a misure di sicurezza, quali il collocamento in una casa di rieducazione o l’affidamento al servizio sociale minorile; il minore che ha posto in essere atti di bullismo, cyber bullismo, oppure gli sia stata riscontrata qualche dipendenza da internet, può essere sottoposto a una terapia sanitaria, preordinata alla cura delle patologie legate all’incapacità di gestire l’impiego della rete e degli strumenti tecnologici. L’articolo 2048 del codice civile stabilisce che i genitori sono responsabili del danno causato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con essi, a meno che non provino di non avere potuto impedire il fatto. La Suprema Corte di Cassazione,sentenza n. 26.200 del 2011, ha precisato che i genitori possono evitare di risarcire personalmente il danno provocato dal figlio quando era minorenne: se dimostrano nel corso della causa di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età al carattere e all’indole del minore. Se il minore è incapace di intendere e di volere si applica l'articolo 2047, e responsabile sarà comunque il sorvegliante, sia esso il genitore oppure un'altra persona. A rispondere civilmente delle conseguenze degli atti posti in essere dagli studenti, sono due categorie di soggetti: il genitore ed il dirigente scolastico. La scuola viene convocata solo per ciò che accade allo studente nel corso dell’orario scolastico, qualora accade un episodio di bullismo o cyber bullismo. Le linee guida del Miur del 27 ottobre 2017 statuiscono misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyber bullismo o bullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità. Sarà cura del Dirigente assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola. Il Dirigente può rispondere civilmente per non aver predisposto tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza dell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni, si tratta della cosiddetta “culpa in organizzando”. Gli insegnati, in questo periodo, hanno dovuto garantire l’applicazione e l’osservanza di regole nella Didattica a distanza come: custodire in un luogo sicuro la password e il link di accesso alla piattaforma istituzionali; verificare quotidianamente la presenza alle lezioni in piattaforma; chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni; far rispettare il regolamento sulla DAD; chiedere agli studenti di mantenere attive le telecamere; garantire durante i collegamenti un abbigliamento consono alle lezioni on line. L’indagine ha permesso di appurare che il fenomeno ha subito una crescita esponenziale, l’uso estremo dei social ha favorito la diffusione delle identità singole e lo scatenarsi di una nuova serie di attacchi. Coinvolti numerosi settori: la Giustizia penale e i servizi per i minorenni; i Centri di prima accoglienza, gli Istituti penali per i minorenni; il Magistrato di sorveglianza; il Tribunale per i minorenni; la Corte d’appello sezione specializza; la polizia postale. Utili informazioni sono elargite da siti istituzionali, www.giustizia.it e www.garanteprivacy.it . Dall’analisi di numerosi casi pratici di condanna di minori per atti di bullismo o di cyber bullismo è emerso un aumento delle denunce da parte del minore, dei genitori, degli insegnanti e anche dell’intera classe; accuse di estorsione e rapina; il reato di tortura; il danno biologico e morale; il risarcimento del danno morale. Appurati questi risultati si può, però, affermare che, nonostante il bullismo e il cyber bullismo siano in forte crescita, per la società essi non passano inosservati. Un esempio è stata l’istituzione della Giornata Nazionale contro il bullismo, giorno 7 febbraio, qualche giorno prima del Safer Internet Day indetto dalla Commissione Europea, che ricorre il secondo giorno della seconda settimana di febbraio di ogni anno, al fine di sensibilizzare contro i rischi che comporta utilizzare internet. In Italia tale iniziativa vede coinvolti l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, Save the Children Italia, Telefono Azzurro. Lo scopo è contribuire a formare ed informare le giovani generazioni che, complici di un uso scorretto dei social network, rischiano di compromettere un’appropriata socializzazione ed incorrere in comportamenti delittuosi. M. Barex, N. Rotondaro, A. Bruno, A. Serra, F. Caligiuri, A. Servidio, M. Caligiuri, L. Sisca, M. Fabbricatore, F. Toscano, G. Gaccione, M. Gallo, A. Girardi, F.Luzzi, A. Mezzotero, A. Molinari, G. Peluso, C. Pignataro, A. Ritacco.

PUBBLICATO 28/06/2020 | © Riproduzione Riservata





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