Il responsabile del settore, ing. Lamirata, risponde ai consiglieri di opposizione. Si riscontra la richiesta, pervenuta a mezzo pec e registrata al prot. n. 25422 del 22/10/2024, per comunicare quanto segue. In merito alle questioni sollevate dai consiglieri di minoranza, si rileva: 1) La valutazione di compatibilità del progetto alle norme vigenti in materia di salvaguardia del rischio idrogeologico e forestale è stata fatta dalla competente autorità, ovvero il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentare – U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo della Regione Calabria, che ha rilasciato il proprio parere, di esclusiva competenza, in data 01/06/2021, prot. n. 249201, trasmesso al Comune di Acri, alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Acri e al Gruppo Carabinieri Forestali di Cosenza; tale parere ha considerato, nella sua formulazione, le norme del P.A.I. Calabria in materia di rischio e/o dissesto idrogeologico. 2) Le procedure edilizie vengono presentate attraverso lo Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.) e/o lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), piattaforme digitali gestite dalla Regione Calabria che forniscono le indicazioni sulla modalità di presentazione delle pratiche. In riferimento alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per quanto concerne la valutazione di eventuali vincoli di carattere culturale e paesaggistico, nella elencazione della documentazione richiesta, il SUE precisa che deve essere allegata “copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3 delle Linee Guida approvate con D.M. dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 nel caso in cui l’impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del d.lgs. 42 del 2004”. Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. COMUNE DI ACRI - c_a053 - 0027619 - Interno - 13/11/2024 - 17:37 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, costituisce il Testo Unico sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici; la Soprintendenza è l’autorità competente sulla osservanza delle attività di trasformazione del territorio rispetto alle norme contenute nel richiamato decreto. In riferimento alla realizzazione dell’impianto mini eolico, la società proponente ha allegato alla richiesta, così come precisato nelle modalità procedurali indicate nel SUE, la dimostrazione di avere inviato mediante pec del 23/02/2021 alla Soprintendenza dei Beni Culturali, competente per territorio, il progetto con le caratteristiche dell’impianto e la sua esatta collocazione geografica. 3) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/2012, costituisce un atto di indirizzo fornendo indicazioni sulle aree non idonee alla realizzazione e installazione di impianti eolici, che presentano le seguenti caratteristiche: a. tutelate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d del D.Lgs. 42/2004; b. con rischio e/o dissesto idrogeologico interessate dalle misure di salvaguardia del P.A.I. Calabria; c. aree agricole del territorio comunale interessate da produzione agricola alimentare di qualità, biologica e tradizionale; d. aree del territorio comunale ricadenti in località Serra Crista dove il PRG vigente prevedeva l’istituzione di un vincolo a parco; e. aree che nella bozza del PSC erano state individuate e salvaguardate come aree caratterizzate da preminente interesse paesaggistico, ambientale, turistico, culturale, storico, religioso. Gli indirizzi forniti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2012, ben definiti e chiari che non lasciano adito a interpretazioni generiche e astratte, non pregiudicano l’iter procedurale di perfezionamento della PAS presentata dalla Società EWT Srl in quanto: - sulla compatibilità dell’intervento al Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) è stato osservato l’adempimento di trasmettere il progetto alla Soprintendenza competente per territorio che nulla ha eccepito; - sulla compatibilità con le misure di salvaguardia dal rischio e/o dissesto idrogeologico, è stato preventivamente acquisito il parere idrogeologico e forestale della competente autorità regionale e di cui si è detto in precedenza; - il sito individuato per l’installazione dell’impianto non è interessato da produzione agricola alimentare di qualità, biologica e tradizionale; - il sito non ricade nella località “Serra Crista” o in altre aree dove, allo stato attuale, vi sia la previsione dichiarata di salvaguardia paesaggistica, ambientale, turistica, culturale, storica, religiosa nella formazione di nuovi strumenti di gestione e governo del territorio. Sulla procedura PAS oggetto dell’interrogazione, gli uffici comunali hanno osservato le norme e i regolamenti vigenti, secondo le competenze e le responsabilità che le stesse norme richiedono e impongono, e che vietano ai funzionari comunali di tracimare dall’ambito normativo per favorire valutazioni di carattere COMUNE DI ACRI - c_a053 - 0027619 - Interno - 13/11/2024 - 17:37 soggettivo, in violazione dei principi della trasparenza e dell’imparzialità su cui si deve basare ogni azione amministrativa. La separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di gestione amministrativa è un principio cardine della Pubblica Amministrazione che trova fondamento nell’art. 97 della Costituzione e la cui attuazione è garantita dal Testo Unico degli Enti Locali e dalle norme collegate. La tutela degli interessi dei cittadini, viene garantita dalla trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, attribuendo alla capacità gestionale il compito di far osservare le leggi e le norme formate dall’organo politico-legislatore, vietando ogni tipo di interferenza, per il rispetto della separazione amministrativa tra organismo di gestione e organismo legiferante. Le determinazioni dell’organo gestionale sulle procedure amministrative si assumono verificandone la conformità alle norme, nel rispetto della trasparenza e dell’imparzialità, esulando da valutazioni personali e/o affidate a soggetti il cui coinvolgimento è escluso dalla Legge. Violare il principio della separazione tra la gestione amministrativa e la gestione politica significherebbe affidare la garanzia e la certezza del diritto dei cittadini alla suscettibilità discrezionale e volubilità interpretativa di una commistione vietata di ruoli e ambiti distinti. Anche il sindaco Capalbo risponde ai consiglieri di opposizione e difende il responsabile del settore; “occorre separare la gestione amministrativa dall’organo politico pertanto il responsabile del settore non aveva l’obbligo di informare gli amministratori, gli interroganti dimostrano di non conoscere le normative vigenti in materia.” Oggi, intanto, si è tenuto un incontro tra i consilgieri comunali e la società Hergo. Pare che entrambi le parti siano rimaste sulle proprie posizioni. La maggioranza, esclusi alcuni consiglieri, vorrebbe che la Hergo realizzasse l'impianto altrove, la società punta sulla Sila Greca. La questione scottante passa alla Regione.