NEWS Letto 2321

Autovelox Corigliano. Il giudice annulla la multa


Foto © Acri In Rete



Il Giudice di Pace di Corigliano Calabro con sentenza pubblicata in data odierna ha accolto l’opposizione avverso il verbale per eccesso di velocità elevato dalla Polizia Provinciale di Cosenza e rilevata con apparecchiatura a postazione fissa (Tutor) sulla Strada Provinciale 253 nel tratto “Cantinella-Sibari” e viceversa.
A difendere le ragioni dell’automobilista, a cui erano stati anche decurtati 3 punti dalla patente di guida, è stato l’avvocato Maurizio Feraudo di Acri il quale ha sostenuto la illegittimità della multa per essere stata la rilevazione effettuata con apparecchiatura fissa su un tratto stradale non dotato di banchina su entrambi i sensi di marcia.
Il Giudice, facendo proprie le motivazioni poste dall’avv. Feraudo a sostegno del ricorso, le quali poggiano su un consolidato principio affermato in più occasioni della Corte di Cassazione, ha sostenuto che la banchi-na costituisce requisito imprescindibile affinchè su una strada extraurbana secondaria possano essere installati apparecchi di rilevazione della velocità con postazione fissa previa autorizzazione del Prefetto.
Ha ritenuto, quindi, che il decreto prefettizio non poteva essere applicato su quel tratto che “non ha le caratteristiche di strada dove non può essere effettuata la contestazione immediata dell’infrazione” e dove, pertanto, la violazione sarebbe dovuta essere immediatamente contestata così come previsto dall’art. 201, comma 1, del Codice della Strada.
Il Giudice di Pace ha ritenuto, inoltre, che essendo stata la velocità rilevata con Tutor, e dunque con misurazione in due momenti diversi, rispettivamente alla “Porta di Entrata” e alla “Porta di uscita”, i cartelli stradali recanti la dicitura “ATTIVO controllo elettronico della velocità media” sono inidonei in quanto posizionati in corrispondenza della sola “porta di ingresso” e non anche di quella di “uscita, disorientando così l’automobilista il quale, facendo affidamento sulla presenza di autovelox tradizionale a rilevazione istantanea, viene tratto in errore dal tranello della Pubblica Amministrazione."
Ulteriore motivo di illegittimità è stato individuato dal Giudice nella omessa indicazione nel verbale dell’orario di “uscita” cosìcchè “al giudicante non è dato sapere come la Provincia abbia determinato la velocità media contestata nel verbale impugnato”.

PUBBLICATO 08/11/2023  |  © Riproduzione Riservata

ADV




Ultime Notizie

COMUNICATO STAMPA  |  LETTO 1240  
Il caso dei deepfake: un allarme sociale per la nostra comunità
Negli ultimi giorni, la nostra comunità è stata scossa da un grave episodio che ha coinvolto alcuni studenti delle scuole superiori di Acri. È em ...
Leggi tutto

OPINIONE  |  LETTO 1684  
Lettera a me stessa come mamma
Guardiamo negli occhi i nostri figli, parliamo ai loro silenzi, bussiamo a quella porta dietro la quale c'è il loro mondo, entriamo, sediamoci e ...
Leggi tutto

LA VOCE DI PI GRECO  |  LETTO 2420  
Perché la scuola tace?
Il borgo fra le montagne sta vivendo giorni che non avrebbe mai voluto vivere. Da quando abbiamo cominciato la nostra rubrica stiamo di continuo ...
Leggi tutto

COMUNICATO STAMPA  |  LETTO 612  
Impianto eolico Serra la capra. Il Tar respinge il ricorso. I ricorrenti andranno avanti
Pubblicata oggi, 25.02.2025, la sentenza del TAR CZ (la n. 392/2025) sul ricorso promosso dai sottoscritti cittadini contro la pala eolica di Ser ...
Leggi tutto

OPINIONE  |  LETTO 921  
Una generazione bisognosa di stimoli
Il web è un mezzo eccezionale. Ai giorni d’oggi facendone un utilizzo corretto..... ...
Leggi tutto

ADV