COMUNICATO STAMPA Letto 2949

Errata interpretazione di un ricorso al T.A.R. non imputabile al comportamento dell’Amministrazione Comunale


Foto © Acri In Rete



In merito all’articolo a firma di Franco Bifano, apparso sulla testata Acrinrete, e dal titolo (volutamente??) fuorviante e anche offensivo dell’intelligenza dei soggetti coinvolti, mi preme l’obbligo, nella mia qualità di Assessore agli Affari Legali e Generali del Comune di Acri di fare chiarezza sull’iter seguito e sul perché si è pervenuti alla decisione di costituirsi nel ricorso presentato dinanzi al TAR da una candidata alla Long List di esperti da utilizzare nella realizzazione del PON Inclusione 2014-2020. La candidata presentava domanda di ammissione all’avviso pubblicato dal Comune di Acri quale Comune capofila della comunità d’ambito, diretto ad ottenere la selezione e costituzione di una Long List di esperti per il conferimento di incarichi professionali esterni per l’attuazione del SIA-REI, PON inclusione attiva. In data 08 gennaio 2020 con decreto del Segretario Generale veniva nominata la commissione giudicatrice chiamata a verificare i requisiti di ammissione, e a valutare i titoli di studio, di servizio e l’esperienza professionale. Veniva interpellata l’Università della Calabria che dava la propria disponibilità alla nomina di una commissione e designava quali componenti, esperti docenti dotati di comprovata competenza. La scelta di affidarsi a una commissione esterna è stata fatta proprio al fine di evitare che qualche mente benpensante potesse mettere in dubbio la trasparenza che è stata utilizzata in questa procedura valutativa. In data 14 febbraio 2020 con determina, a firma del Responsabile del Settore 2°, veniva pubblicato l’elenco degli ammessi e degli esclusi e veniva concesso termine sette giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Tra i dodici che presentavano osservazioni figura anche la protagonista dell’attuale ricorso al TAR. La Commissione giudicatrice con verbale del 3 marzo 2020 rigettava le osservazioni presentate dalla candidata, confermando la propria decisione per assenza del titolo di Laurea prescritto dal bando. La candidata ritenendo illegittima la valutazione operata dalla Commissione, in data 14 aprile 2020 presentava ricorso in autotutela, che veniva dichiarato inammissibile con verbale del 29 aprile 2020, con la motivazione che la Commissione si sarebbe già pronunciata con provvedimento di rigetto. La candidata ritenendo gli atti illegittimi e lesivi presentava ricorso al TAR, al fine di ottenere l’annullamento della determina di esclusione con condanna anche in ordine dalle spese e competenze. In data 13 luglio 2020 perveniva alla pec del Comune verbale della Commissione nominata che a seguito di nuova istruttoria della domanda della candidata in questione, annullava precedente esclusione e ammetteva la ricorrente alla prova orale per la figura di riferimento. A questo punto anche noi abbiamo pensato che venendo meno l’interesso legittimo la candidata avrebbe rinunciato alla prosecuzione del ricorso. Di fronte invece alla scelta di andare avanti al fine di ottenere una valutazione nel merito circa la esclusione dell’altra candidata ammessa al medesimo profilo, e soprattutto al fine di ottenere la condanna alle spese anticipate a carico dell’ente, si capisce bene che è opportuno e necessario (a differenza di quanto artatamente messo in dubbio dell’autore dell’articolo) nominare un Legale proprio per evitare che il Comune possa essere condannato a pagare spese legali per un ricorso generato da un comportamento che non è sicuramente da addebitare al Comune stesso. Il legale che cercherà di dimostrare l’assoluta mancanza di responsabilità in capo all’ente è stato scelto con la procedura dell’offerta comparativa, attingendo dalla short list di professionisti. Nessun paradosso dunque ma solo la necessità di costituirsi per evitare una condanna alle spese che sì si rivelerebbe una beffa per le casse del Comune e quindi dei cittadini..

PUBBLICATO 17/07/2020  |  © Riproduzione Riservata

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