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Piazza Purgatorio.

Comitato Cittadino per la Tutela di Piazza Purgatorio
Foto © Acri In Rete
Nei giorni scorsi un nutrito gruppo di cittadini del Comune di Acri, con l'assistenza dell'Avv. Sergio Algieri, ha formalizzato il proprio dissenso, oltremodo diffuso, rispetto al 'Progetto di Riqualificazione di Piazza Purgatorio' ricompreso nel PRU di cui alla primigena deliberazione del C.C. n. 1 del 2/01/2001.
Tale iniziativa si inserisce nell'ambito di una battaglia civile da anni portata avanti e sostenuta da quanti, in verità molti, fin da subito non hanno creduto nella meritevolezza di un intervento tutt'altro che rispondente agli interessi della collettività acrese.
In particolare, si è costituito un Comitato cittadino che, con l'obiettivo di salvaguardare e tutelare l'assetto urbanistico e/o edilizio e/o ambientale di P.zza Purgatorio, ha inteso sottoporre all'attenzione delle competenti autorità regionali (onde sollecitarne interventi risolutori) problematiche di rilevante interesse pubblico e relative all'iter di approvazione del predetto progetto nell'ambito del PRU del Comune di Acri.
Si riporta il testo integrale della Istanza inoltrata agli organi regionali interpellati nonché trasmessa per conoscenza al Sindaco del Comune di Acri.



Presidente della Giunta Regionale della Calabria
In Sede

Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
In Sede

Assessore ai Lavori Pubblici, alle Acque ed alle Politiche della Casa
della Regione Calabria
In Sede

Assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio
della Regione Calabria
In Sede

Autorità di Bacino Regionale
In Sede

e p.c.
Sindaco Comune di Acri
In sede

Oggetto: PRU del Comune di Acri (CS).
RIQUALIFICAZIONE (?) 'PIAZZA PURGATORIO'
ALLEGATO: Istanza di Accesso agli atti ex art. 22 ss. Legge
241/90.
 

Con la presente gli odierni sottoscrittori - CITTADINI DEL COMUNE DI ACRI (CS) - intendono sottoporre all'attenzione delle autorità interpellate talune problematiche - di rilevante interesse pubblico e per ciò stesso bisognose di improcrastinabili ed indifferibili ed ineludibili interventi risolutori e/o chiarificatori - inerenti l'iter di approvazione del Programma di Recupero Urbano predisposto dal Comune di Acri, almeno per la parte concernente la (supposta) riqualiquificazione (???!!!) di P.zza Purgatorio.
La vicenda inizia allorquando, con deliberazone della Giunta Regionale n. 6048 del 11/11/1998,vengono (ri)avviate le procedure per la localizzazione - previa selezione delle proposte - degli interventi relativi ai programmi di recupero urbano istituiti dall'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito in Legge 493/93 (norma, quest'ultima, finalizzata, per lo meno nelle intenzioni del legislatore, a cercare di risolvere il problema della riqualificazione complessiva di un determinato ambito urbano CARATTERIZZATO DA UNO STATO DI CONSISTENTE DEGRADO).
Sulla base della predetta delibera regionale l'amministrazione comunale di Acri comincia un lungo e farraginoso e tormentato iter le cui tappe fondamentali possono così sintetizzarsi:

  • Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23/07/1999 di approvazione del programma definitivo (bocciato con delibera della Giunta Regionale n. 610 del 27/09/2000, che 'riapriva', però, i termini, perentori, per inoltrare 'formulazione integrativa della precedente proposta di PRU');
  • Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 30/11/2000 (seguita alla delibera di G. C. n. 166 del 27/11/2000 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di conferimento incarico di consulenza a professionisti esterni con finalità di supporto al R.U. del procedimento) di ri-perimetrazione dell'ambito di intervento del PRU e di approvazione dell'avviso pubblico per il concorso di finanziamenti privati;
  • Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 11/12/2000 di nomina della Commissione per la valutazione delle proposte di partecipazione al PRU;
  • Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15/12/2000 di approvazione delle proposte presentate (fra cui quella relativa alla sistemazione/riqualificazione di Piazza Purgatorio) e dichiarate di pubblica utilità!!!;
  • Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 02/01/2001 di approvazione definitiva del ri-modulato Piano di Recupero Urbano, con incluso, giustappunto, l'intervento di (supposta) Riqualificazione di Piazza Purgatorio, anch'esso dichiarato di pubblica utilità!!! (Programma positivamente selezionato con deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 3/10/2005);
  • Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/'05 di ridefinizione della perimetrazione del PRU (con allegato nuovo Avviso Pubblico per la realizzazione di Programmi di Recupero Urbano);
  • Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/'06 di revoca della delibera di C.C. n. 44/2005.

Con tale ultima delibera, l'attuale amministrazione comunale di Acri ha fatto sostanzialmente rivivere la originaria perimetrazione/individuazione delle aree oggetto del PRU, di cui alla deliberazione del C.C. n. 1 del 2/01/2001 (aree fra le quali risulta inserita, giustappunto, Piazza Purgatorio).
Ebbene, al di là delle valutazioni politiche sul modus operandi del consesso cittadino - che inizialmente esterna, sostanzialmente, i propri dubbi e perplessità sull'attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione di un PRU elaborato anni addietro (tanto da determinarsi per una 'nuova perimetrazione' dello stesso), ma che con improvviso revirement ed a distanza di breve tempo (probabilmente anche per la incapacità di gestire e contrastare, efficacemente ed efficientemente, il dissenso formalizzato dalle forze di opposizione mediante la proposizione di ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria) giunge a re-interpreta L'INTERESSE PUBBLICO (forse non perdere il finanziamento provvisoriamente assegnato, al di là di ogni valutazione prognostica sull'impatto ed utilità della realizzanda opera?) sotteso all'attuazione del PRU e, quindi, a fare marcia indietro!!!; ebbene, al di là di tutto ciò, emergono, allo stato, incongruenze e discrepanze, nell'iter di approvazione dello strumento urbanistico attuativo di cui si discorre, che se correttamente valutate avrebbero dovuto condurre l'amministrazione regionale, or qui interpellata, a decisioni diametralmente opposte rispetto a quelle adottate (per lo meno per la parte che qui rileva, ossia quanto alla scelta della asserita 'Riqualificazione di Piazza Purgatorio').
E valga il vero!!!

I

Per comprendere il senso delle valutazioni e considerazioni che seguono, occorre partire dalla premessa che la zona di Piazza Purgatorio - inserita, ahinoi, nella perimetrazione del PRU - risulta, indubitabilmente, una delle aree più SUGGESTIVE E STRATEGICHE, siccome centrale, del territorio acrese, tutt'altro che bisognevole di RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA E/O FUNZIONALE NE' DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE!!!
Punto di snodo nevralgico nel sistema di trasporto pubblico locale (quindi, tutt'altro che carente ed obsolescente quanto ad opere di urbanizzazione), è funzionalmente preposta al soddisfacimento di interessi pubblici - primari e secondari, concreti ed attuali: è, infatti, sede del mercato cittadino settimanale (per il quale allo stato non è dato individuare, in alternativa, altro sito PERMANENTE) nonché di ripetute e reiterate (specie nel periodo estivo) manifestazioni ludiche e musicali (interessi, questi, tutti mortificati ed illegittimamente misconosciuti con l'approvazione dell'intervento di sostanziale cementificazione da realizzare sull'area di cui si discorre. Invero, la compresenza di tali interessi pubblici primari e secondari avrebbe dovuto indurre l'amministrazione comunale ad ESTERNARE le ragioni e le valutazioni che hanno giustificato la recessione di tali interessi - nonché di quelli demaniali, come si spiegherà oltre - rispetto a quelli sottesi all'approvato progetto di supposta 'riqualificazione' della Piazza).
C'è di più: Piazza Purgatorio (e dintorni), lungi dall'essere caratterizzata da una situazione di degrado urbano e/o edilizio e/o ambientale (tipico di aree dimesse e di periferia, non certamente di un quartiere centrale e perfettamente integrato nell'assetto urbanistico del territorio), risulta, oltretutto, completamente avulsa da qualsivoglia tipologia di insediamento di edilizia residenziale pubblica.
Tanto vale a far emergere la antinomia di fondo che ha caratterizzato la intera vicenda, o meglio il primo grave errore interpretativo/valutativo degli amministratori locali e, successivamente, di quelli regionali: P.zza Purgatorio - esclusa la presenza organica, nel proprio perimetro, di insediamenti di edilizia residenziale pubblica - risulta nemmanco 'contigua' o 'prossima' a tali tipologie di insediamenti, per ciò stesso INIDONEA ED INSUSCETTIBILE DI QUALSIVOGLIA INTERVENTO DI RECUPERO URBANO EX L. 493/93 E DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 6048 DEL 11/11/1998.
Valgano, allora, le seguenti inscalfittibili considerazioni.
L'art. 5 del Bando allegato alla predetta deliberazione di Giunta Regionale n. 6048 del 11/11/1998 stabilisce che gli interventi previsti nel PRU che non ricadono direttamente nel perimetro nel quale sono compresi gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica possono essere localizzati o:
 "a) su aree contigue: si intendono le aree direttamente confinanti con quelle di pertinenza degli insediamenti residenziali pubblici o da queste separate da opere di urbanizzazione primaria o secondaria ('se in prevalenza destinate agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica 'aggiunge il DM 1 dicembre del 1994, di approfondimento, in attuazione della delibera CER del 9/11/94, delle indicazione della legge istitutiva dei PRU), oppure
  b) su aree prossime: si intendono aree che per la loro collocazione contestuale e per la loro connessione funzionale consentano alle attività in esse localizzate una o più delle seguenti azioni:
- una effettiva integrazione funzionale dei nuovi interventi con quelli di edilizia residenziale pubblica;
- una effettiva riduzione dell'isolamento degli insediamenti pubblici ed una efficace integrazione urbana di questi con la città consolidata (…)
".
I predetti requisiti della contiguità e/o prossimità sono considerati tanto pregnanti dall'organo di governo regionale che lo stesso, con la più recente deliberazione n. 442 del 2005, ne ha ribadito la forza vincolante là dove invitava i Soggetti attuatori selezionati a far pervenire entro un TERMINE PERENTORIO '…dettagliate indicazioni di rimodulazione del programma specificando (…) la rispondenza degli interventi alle tipologie consentite dalle Leggi 17/2/1992 n. 179 e 4/12/1993 n. 493 nonché alle norme del bando, la loro efficacia nei confronti degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica e la contiguità fisica e/o funzionale ai sensi dell'art. 5 del bando…" (sul punto ci riserviamo di formulare, con separata istanza allegata alla presente, richiesta di accesso ex art. 22 ss. L. 241/90 relativamente alla documentazione - prodotta dal Comune di Acri giusta punto 4 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 842 del 3/10/2005 - concernente la rimodulazione della proposta di Programma di Recupero Urbano e sulla cui base si è deciso di confermare, con determinazione dirigenziale n. 7879 del 23 giugno 2006, l'assegnazione a favore del Comune di Acri dell'importo previsto a titolo di finanziamento provvisorio).
E' pertanto ILLEGITTIMO, siccome in contrasto con la normativa in materia, qualsivoglia intervento destinato ad essere realizzato, in esecuzione di un Programma di Recupero Urbano (che è cosa diversa, si badi, da un Programma di Intervento Integrato di cui all'art. 16 L. 179/92, che legittimerebbe interventi di riassetto del territorio in qualsiasi zona urbana), al di fuori delle aree innanzi specificate (in effetti, l'unica eccezione al riguardo consentita concerne la 'realizzazione, anche su aree esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, di alloggi-parcheggio laddove necessari all'attuazione degli interventi di recupero di cui alla lettera a) del precedente punto 4.4' - cfr. art 4 D.M. 1 dicembre 1994 ).
Invero, sul significato da attribuire ai predetti requisiti della contiguità e/o prossimità - e, conseguentemente, sulla efficacia vincolante degli stessi - è intervenuto finanche il Consiglio di Stato che con la capacità delibativa e lo scrupolo decisorio di sempre ha statuito, con pronuncia che si attaglia perfettamente alla fattispecie in trattazione:
"Rimane pertanto confermato (…) che il requisito della contiguità era NECESSARIO per l'ammissione al finanziamento laddove l'intervento (…) di edilizia privata risulta IRRIMEDIABILMENTE SEPARATO dall'area perimetrata. E' invero suffragato dalla documentazione in atti che il blocco per l'edilizia (…) sovvenzionata risulta separato da una zona di espanzione C.1. Trattasi, nella specie, delle due palazzine e dell'area destinata a comparto di edilizia privata (…). Nell'ambito della zona nel suo insieme, l'esistenza di opere di urbanizzazione non vale a conservare la contiguità richiesta affinché l'area nel suo insieme possa sottoporsi a programma di recupero urbano, considerata l'esistenza delle due palazzine e del comparto di edilizia privata (…) con CONSEGUENTE INTERRUZIONE DELLA CONTIGUITA' DELLE AREE DI CUI SI COMPONE L'INSEDIAMENTO. La mancanza di contiguità non appare superabile tramite il criterio del 'nesso funzionale' fra gli insediamenti (…posto che) tali presupposti derogatori necessitano di specifica motivazione ad opera dell'amministrazione locale" (cfr., in motivazione, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1913/99).
Ed allora, alla luce anche dei predetti criteri interpretativi, individuati dalla giurisprudenza amministrativa, riesce veramente difficile capire come l'amministrazione comunale di Acri abbia potuto ricomprendere, PUR IN MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, Piazza Purgatorio nel PRU e, soprattutto, come la proposta - almeno per la parte che qui rileva - possa essere stata positivamente valutata dalla Regione, nonostante non fosse 'meritevole' di essere selezionata.
Repetita iuvant: nel realizzando intervento su P.zza Purgatorio emerge in maniera ictu oculi evidente la forzatura attuata per effetto di una inammissibile interpretazione estensiva delle norme in materia:

  • non si realizza, di fatto, alcun recupero urbano (che, di contro, è condizione fondamentale ed imprescindibile perché possa parlarsi di PRU, in quanto strumento tipicamente preposto al recupero di situazioni di degrado urbano);
  • l'area è esterna rispetto al perimetro di intervento normativamente imposto (la legge istitutiva prescrive, infatti, che gli interventi siano interni o contigui/prossimi, indirizzando chiaramente l'istituto verso la realizzazione di interventi di completamento ed integrazione di complessi di edilizia residenziale pubblica).
    Insomma, in definitiva ed in necessitata sintesi, non è dubitabile che nel caso di specie si è ben lontani dall'attuazione della finalità insita nell'istituto: intervenire in modo MIRATO in AREE DEGRADATE (ossia, dimesse e di periferia) che necessitano di interventi specifici di rigenerazione urbana, ossia di recupero urbanistico, edilizio, ambientale (nonché economico/sociale) attraverso una serie sistematica di opere!!!

II

'Il soggetto (privato) proponente, all'atto della presentazione della proposta di intervento, qualora preveda la utilizzazione di aree non comprese all'interno degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, deve detenere e dimostrare la disponibilità delle aree stesse nelle seguenti forme:
a)Proprietà dell'area già acquisita;
b)Proprietà futura dell'area, mediante atto preliminare di vendita o atto condizionato di vendita, la cui esecuzione è prevista a una scadenza massima da stabilirsi in sede di bando …;
c)facoltà di proprietà futura dell'area, mediante opzione d'acquisto, la cui scadenza minima è stabilità in sede di bando…' (DM 1 dicembre 1994).
'Il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione del PRU presuppone che, per la utilizzazione di aree non comprese negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, le imprese di costruzione e le cooperative interessate abbiano acquistato la proprietà dell'area o dispongano del consenso dei proprietari in forza di atti negoziali all'uopo stipulati con gli aventi diritto. In definitiva lo
STRUMENTO DEL PRU (…) RICHIEDE CHE IL SOGGETTO PROPONENTE ABBIA GIÀ LA DISPONIBILITÀ DELL'AREA'(Tar Campania, Sez. V, 2755/2001; Tar Campania, Sez. V, 2756/2001; Tar Campania, Sez. V, 2757/2001, nonché, per il medesimo principio sotteso alla motivazione, Tar Toscana, Sez. III, 2046/2001).
Con riferimento al progetto di (asserita!!!) riqualificazione di P.zza Purgatorio il problema dell'appartenenza/disponibilità dell'area si pone sotto molteplici aspetti.
Innanzitutto, è indubbia la non disponibilità della stessa da parte del soggetto/impresa proponente (e questo - secondo il succitato autorevole ed insuperato orientamento giurisprudenziale - dovrebbe bastare alla competente autorità regionale per invalidare, per quanto di propria competenza e limitatamente al riferito progetto di riqualificazione, l'intero procedimento).
Ma c'è di più!
Invero, la gran parte dell'area di P.zza Purgatorio NEANCHE APPARTIENE al Comune di Acri, rientrando, indubitabilmente, nel novero dei beni facenti parte del demanio idrico (rectius: Demanio Statale).
Valgano, anche qua, le seguenti inscalfittibili considerazioni.
Sul regime giuridico dei beni appartenenti al demanio idrico i referenti normativi imprescindibili e, per ciò stesso, ineludibili sono gli artt. 946 ss. cc. (così come modificati dalla L. 37 del 1994 - 'Norme per la tutela ambientale della aree demaniali dei fiumi, dei torrenti e delle altre acque pubbliche'):

  • Art. 946 cc: ' Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico'.
  • Art. 947 cc: ' Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
    La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.
    In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico
    '.

Ordunque, rispetto a P.zza Purgatorio - oggetto di censurabilissime scelte, nell'ambito del cd. 'Programma di Recupero Urbano', da parte dell'amministrazione comunale di Acri - la problematica sul regime giuridico dei beni demaniali - e, quindi, sulla corretta attuazione delle stesso - si pone sotto molteplici aspetti.
Innanzitutto, occorre precisare che nel corso degli scellerati interventi di intubamento e/o copertura del Torrente Calamo (oggi impensabili ed inattuabili stante il divieto di 'copertura di corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della incolumità pubblica'- cfr. Dlgs. 152/99, art. 4), parte del corso naturale del bacino ha subito - per effetto, giustappunto, di 'fatti artificiali indotti dall'attività antropica' - una consistente deviazione proprio in corrispondenza della odierna area del Purgatorio.
E' chiaro, allora, che, alla luce delle succitate norme, sia il nuovo letto del torrente che l'alveo abbandonato per effetto della riferita deviazione 'antropica' continuano, entrambi, a rimanere assoggettati al regime proprio del demanio idrico (rectius: DEMANIO STATALE, oggi gestito, per effetto della delega di funzioni di cui all'art. 86 dlgs. 112 del 1998, dalle Regioni, subentrate, in ciò, all'Agenzia del Demanio) NON potendo in alcun modo considerarsi parte del demanio comunale di Acri.
Sul punto, valga la seguente pronuncia del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, N. 2510/'05, che, sebbene relativa a fattispecie diversa, si attaglia perfettamente, per il principio espresso, alla vicenda in trattazione: 'ai sensi dell'art. 947 cc, i terreni emersi a seguito del ritiro delle acque, sia per eventi naturali, sia per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, restano di appartenenza demaniale senza possibilità di acquisizione da parte dei confinanti. Il che comporta - con riferimento al caso in esame in cui viene dato atto dai giudici di primo grado dell'incontestata circostanza della formazione antropica della particella 759 a seguito di ricolmamento del lago di Lesina - la conseguenza che in mancanza di diversa specifica assegnazione al Comune, la particella interessata (…) in quanto derivante dal ritiro delle acque del Lago deve (…) ritenersi di APPARTENENZA STATALE, così come era per il lago medesimo'.
E' ovvio, quindi, che la amministrazione comunale di Acri non può (e non avrebbe potuto) accampare diritti e poteri di sorta (se non quelli di mera gestione) oltre che sull'attuale letto del torrente (e, quindi, sulla relativa superficie di copertura) neppure su quello originario, di cui l'attuale P.zza Purgatorio costituisce, per gran parte della sua estensione, la superficie di copertura.
INSOMMA, P.ZZA PURGATORIO IN QUANTO REALIZZATA, PER GRAN PARTE DELLA SUA ESTENSIONE, SULL'ORIGINARIO LETTO DEL TORRENTE CALAMO NE SEGUE IL REGIME GIURIDICO, QUINDI RIENTRA NEL DEMANIO STATALE.
Ciò sia in applicazione del principio, di portata generale, secondo cui la proprietà (anche quella demaniale) si estende usque ad siderea usque ad inferos, ma anche e soprattutto in applicazione del principio dell'accessione ex art. 934 cc, che trova, ovviamente, applicazione - come reiteratamente affermato dal Supremo Organo di ermeneutica giurisprudenziale: cfr. Cass. Civile, Sez. II, 9 dicembre 1995, n. 12631, nonché Cass. Civile n. 1698/'66 e n. 3387/'79 - non solo nei rapporti tra privati ma anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.
In sostanza, la predetta superficie, in quanto realizzata entro i limiti di una area (alveo originario del torrente Calamo) appartenente al demanio (oltretutto NECESSARIO) dello Stato, ne segue il regime giuridico: ossia, è inalienabile, non è assoggettabile a limitazioni a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (art. 823 cc), non è espropriabile né suscettibile di occupazione d'urgenza, salvo l'ipotesi di sdemanializzazione - oltretutto attuabile SOLO dal soggetto titolare della proprietà pubblica, che, nel caso di specie, è l'Amministrazione Statale (cfr., sul punto, ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 settembre 1991, n. 721; Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, 24 gennaio 1991, n. 3; Tar Basilicata, n. 145/2000; Tar Campania - Napoli, Sez. IV, n. 56/1990).
Ma c'è di più!!!
In effetti, è principio oramai acquisito, siccome positivizzato, quello secondo cui essendo la demanialità una qualità del territorio che deriva direttamente dalla legge i beni che ne sono oggetto sfuggono a qualsivoglia forma di sdemanializzazione tacita, potendosi attuare solo quella espressa (ossia, mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte della competente autorità amministrativa).
Sicchè, non è prospettabile l'ipotesi che gli interventi realizzati, nel corso degli anni, dal Comune di Acri sulla attuale P.zza Purgatorio abbiano concretato - stante la inerzia e la mancanza di interventi da parte dell'Amministrazione Statale - una ipotesi di sdemanializzazione tacita (con conseguente acquisizione al patrimonio dell'Ente locale), posto che tale eventualità è esclusa da una disposizione di carattere imperativo e cogente qual è l'ultimo comma del succitato art. 946 cc: '…In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico'.
Su tale ultimo punto, ossia sull'ineludibile principio della IMMANENZA E PERMANENZA DELLA DEMANIALITA' DELLE RISORSE IDRICHE (e, quindi, delle opere che ne costituiscono accessione e/o pertinenza), risulta oltremodo ed oltremisura consolidato l'iterato e reiterato orientamento espresso dalla giurisprudenza, la quale ha sempre escluso la possibilità della sdemanializzazione in assenza di un provvedimento esplicito dell'amministrazione competente, pur in presenza di una modifica dello stato dei luoghi (per ciò stesso irrilevante!!!).

******

Ebbene, sulla base di quanto fin qui articolato la richiesta che con la presente si formula è per un indifferibile intervento delle competenti autorità regionali che, in AUTOTUTELA, caduchino quanto inopportunamente e/o illegittimamente approvato (relativamente al Pru di P.zza Purgatorio del Comune di Acri).
Lo si chiede, anche in ossequio alla sacertà e maestà del principio di legalità, con la convinzione che sia questa la soluzione più consona all'interesse della cittadinanza acrese tutta!!!.
Si allega istanza di accesso agli atti ex art. 22 ss. L. 241/1990.
SI CHIEDE CHE OGNI COMUNICAZIONE VENGA INVIATA AL 'COMITATO CITTADINO PER LA TUTELA DI PIAZZA PURGATORIO' AL SEGUENTE INDIRIZZO: STUDIO LEGALE AVV. SERGIO ALGIERI, VIA P. CALAMANDREI N. 10 - 87041 ACRI.

Acri, 22 gennaio 2006

COMITATO CITTADINO PER LA TUTELA DI PIAZZA PURGATORIO  
(sottoscrizione aperta)    

PUBBLICATO 25/1/2007

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