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Covid19, nuova Ordinanza della Presidente. Misurazione della temperatura corporea per chi entra in negozi ed uffici

Foto © Acri In Rete
Redazione
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La riapertura delle scuole ed il numero dei contagi che non diminuisce, ha indotto la Governatrice Santelli ad emanare una nuova Ordinanza.
In aggiunta alle misure già fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti fino a tutto il 7 ottobre 2020:
- disporre l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Sono comunque esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;
- confermare il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione;
- disporre, a modifica di quanto previsto in allegato A all’Ordinanza n. 55/2020 come integrato dall’Ordinanza n. 58/2020, per tutte le Attività Economiche, Produttive e Ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l’accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente per gli adempimenti consequenziali;
- dare mandato alle forze di polizia locale, comunali e provinciali, anche in coordinamento con le altre Istituzioni competenti, di rafforzare le attività di controllo e verifica delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure vigenti, applicando le sanzioni in conformità a quanto previsto 4 ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

PUBBLICATO 25/09/2020 | © Riproduzione Riservata





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